EDUCATORE PROFESSIONALE: doppio profilo?

Il Decreto del Ministero della Sanità n. 520 del 1998 ha individuato la figura e il profilo professionale dell’Educatore Professionale:

“L’Educatore Professionale è l’operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da un’èquipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativi/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà.”

Il 13 ottobre scorso è stato approvato al Senato l’emendamento 33.0.1 al Disegno di Legge S 1925 nel testo di Conversione in legge del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 “recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, inserendo “Misure urgenti per la definizione delle funzioni e del ruolo degli educatori socio pedagogici nel presidi socio sanitari e della salute”.

E’ stato di fatto disegnato un nuovo profilo di educatore professionale – l’Educatore Professionale Socio Pedagogico – non abilitato all’esercizio della professione sanitaria e non iscrivibile all’Albo degli Educatori Professionali all’interno dell’Ordine TSRM PSTRP, in quanto proveniente da studi universitari in “SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE – Scienze dell’educazione e della formazione (classe L-19) anziché da “MEDICINA E CHIRURGIA” – Educazione Professionale (classe LSNT2), che abilita alla professione di Educatore Professionale.

Il nuovo profilo, tracciato inizialmente come qualifica con il comma 594 alla Legge di Bilancio 2018, in seguito modificata con il comma 517 alla Legge di Bilancio 2019, può operare “nei Servizi e nei Presìdi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi” e non è abilitato all’esercizio della professione sanitaria di Educatore Professionale.

L’iter legislativo non è ancora concluso e il profilo professionale deve essere ancora definito. Di seguito la posizione della Federazione Nazionale degli Ordini TSRM PSTRP in merito al provvedimento:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3516366625091255&id=462815590446389&sfnsn=scwspwa&funlid=zwelgIGwPoQX182P

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