Diffusione di foto e video da parte di esercenti le professioni sanitarie realizzati all’interno di strutture sanitarie.

 

 

Diffusione di foto e video da parte di esercenti le professioni sanitarie realizzati all’interno di strutture sanitarie. Raccomandazioni ai Tecnici Sanitari di Radiologia Medica

 

  • Vista la lettera del Ministero della Salute – Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del sistema sanitario nazionale – n. 18082 del 29 marzo 2017, avente per oggetto la diffusione di foto e video da parte di esercenti le professioni sanitarie realizzati all’interno di strutture sanitarie;
  • tenuto conto dei Principi richiamati dalla Dichiarazione universale dei Diritti umani e dalla Costituzione del nostro Paese;
  • in ottemperanza di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di rispetto e tutela della privacy, nonché dall’art. 10 del Codice civile;
  • visto il Codice deontologico del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (TSRM);
  • preso atto della diffusione e delle potenzialità delle attuali tecnologie e piattaforme nell’ambito della comunicazione digitale (smartphone, tablet, app di messaggistica istantanea, social network); nella riunione del 19 maggio 2017, il Comitato centrale, ha deliberato le seguenti raccomandazioni:
  • relativamente ai luoghi di lavoro, previa autorizzazione da parte della struttura sanitaria, il TSRM può effettuare e diffondere foto e/o registrazioni audio/video di ambienti, arredi, tecnologie e attività solo con finalità scientifiche, formative e/o medico-legali, utili a garantire e/o migliorare l’equità, l’appropriatezza, la sicurezza, la qualità, l’efficacia e l’efficienza delle prestazioni sanitarie, nonché del contesto, dei modelli organizzativi e delle procedure nelle quali esse vengono effettuate;
  • le foto e/o le registrazioni audio/video, realizzate per le finalità di cui al punto precedente, che ritraggano o registrano persone differenti dall’autore possono essere effettuate e diffuse solamente nel caso in cui i soggetti coinvolti siano stati preventivamente informati e abbiano manifestato il loro consenso, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente;
  • qualora ravvisi che altri soggetti effettuino e/o diffondano foto e/o registrazioni audio/video relative ai luoghi di lavoro, senza averne titolo o, avendolo, al di fuori di quanto previsto ai due precedenti punti, il TSRM è tenuto a segnalarlo ai preposti organi della struttura sanitaria; nel caso in cui tali soggetti siano TSRM, la segnalazione dovrà pervenire anche al Collegio professionale, che procederà disciplinarmente, se del caso.

Leggi la circolare 26/2017 – Raccomandazioni ai TSRM

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