Alla luce delle importanti modifiche introdotte dal DL 24 del 24/03/2022 circa l’obbligo vaccinale sancito dal DL 44/2021 e ss.mm.ii., è intenzioni di questo Ordine richiamare l’attenzione dei propri iscritti sulle principali novità:
- L’INFEZIONE DA SARS-COV-2, E LA CONSEGUENTE GUARIGIONE, NON SONO IN ALCUN MODO PARAGONABILI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALCUNA DOSE DI VACCINO, e pertanto anche chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione ed ha successivamente contratto il covid è obbligato alla somministrazione della dose booster nei tempi indicati dalle circolari ministeriali per il differimento in caso di infezione;
- IL TERMINE ULTIMO DELLE SOSPENSIONI È STATO POSTICIPATO AL 31/12/2022;
In sintesi, a fronte della intervenuta guarigione da SARS-CoV-2, l’interessato potrà chiedere all’Ordine competente di cessare gli effetti della sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie (la quale, come è noto, deriva ex lege dall’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale).
L’istanza degli interessati potrà essere formulata sia nel corso dell’iter di verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale che una volta che la sospensione sia già stata comminata. Tale istanza potrà essere formulata sulla base del modello inserito nella sezione modulistica di questo sito istituzionale (link di collegamento: istanza-cessazione-sospensione.pdf (tsrmpa.org)), e inoltrato a mezzo PEC all’indirizzo palermo@pec.tsrm.org corredata da documentazione comprovante quanto dichiarato.
A tal proposito si suggerisce di consultare frequentemente la propria PEC, (obbligatoria per i professionisti sanitari dopo la conversione in Legge n. 120/2020 del D.L. 76/2020), al fine di prendere visione di tutti gli atti notificati.
Qualora l’istanza risultasse fondata, l’Ordine non annoterà la sospensione sull’albo nel caso di professionisti non ancora sospesi, mentre per i già sospesi, l’Ordine disporrà la cessazione temporanea degli effetti della sospensione sino alla scadenza del termine di differimento della vaccinazione, cancellando temporaneamente l’annotazione della sospensione sull’albo.
In entrambi i casi, una volta decorso il termine di differimento della vaccinazione, se entro tre giorni l’interessato non trasmetterà il certificato di vaccinazione, la sospensione riprenderà il proprio corso automaticamente e sarà annotata sull’albo, senza ulteriori avvertimenti nei confronti dell’interessato.
In allegato un prospetto indicativo dei termini di differimento desumibili dalle circolari ministeriali